Dal primo gennaio 2010 le domande di accertamento sia delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) sia dell'handicap (legge 104/1992), devono essere presentate all'INPS anziché alla ASL.
Sarà l’INPS a inviare per via telematica la domanda all’ASL competente per territorio, che provvederà poi direttamente a convocare il richiedente per la visita d’accertamento da parte della commissione medica dell’ASL stessa, integrata con un medico indicato dall’INPS.
L’eventuale successiva verifica della permanenza dei requisiti sanitari sarà poi affidata solo all'INPS.
La nuova legge stabilisce altresì che il Ministero della Salute nomini una commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità in vigore dal 1992 con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Inoltre è previsto che un accordo fra Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni regoli il trasferimento all’INPS di tutte le competenze sulle minorazioni civili e sull’handicap.
Anche la disciplina dei ricorsi contro l’esito dell’accertamento cambierà: l’unico legittimato a essere chiamato in giudizio per la revisione dell’accertamento sarà l'INPS.
Un dettaglio: la legge n. 69 del 18 giugno 2009 sancisce espressamente il divieto di presentare una nuova domanda fino a quando la persona interessata non abbia ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento oppure, avendolo ricevuto e impugnato con ricorso giudiziario, fino a quando questo non sia stato deciso con sentenza passata in giudicato. Peraltro, il giudice del ricorso deve tener conto ai fini della valutazione anche delle nuove infermità e/o degli aggravamenti che siano insorti nel corso del giudizio.
L'opuscolo, in formato pdf, tratto dal sito della Regione Lombardia illustra nel dettaglio le nuove modalità di accertamento dell’invalidità