Come si ricorderà con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
L’INPS, l’istituto previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti privati, ha provveduto a diramare una Circolare (la numero 41 del 16 marzo 2009) che riepiloga, alla luce delle novità introdotte dalla Sentenza 19/2009, le condizioni per accedere al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne possono beneficiare.
I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale: il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con handicap grave. A parte l’eccezione dell’assistenza prestata dai genitori ai figli, in tutti gli altri casi è richiesta la convivenza fra il lavoratore e la persona disabile da assistere.
L’INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli.
Nel sito HandyLex.org sono illustrati nel dettaglio i contenuti e le condizioni previste e si può consultare il testo della Circolare.