Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevede la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.
La Corte Costituzionale con la Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.”
Pertanto, dopo questa sentenza, anche il lavoratore retribuito, con parente a carico che presenta handicap grave, può avere accesso ai benefici dai quali prima era esente.
Nel sito sono illustrati nel dettaglio i contenuti e le condizioni previste dalla Sentenza pubblicata integralmente.