Il Decreto del 2/8/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.225 del 27/9/2007 prevede che i soggetti portatori di invalidità o patologie non reversibili, che abbiano definito il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Sono state stabilite 12 voci relative alle condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e importanti limitazioni alla partecipazione alla vita sociale.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.
In pratica le persone affette da malattie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano direttamente gli interessati a chiedere una visita.
Quindi chiunque rientri nell'elenco approvato dal Ministero e sia titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, può non permettere l'eventuale visita di revisione appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento precedente.
Il sito Handylex propone una copia del decreto con il relativo elenco delle patologie.