Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza, e dalla prova del pagamento tracciato. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante
- una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso
- un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Fonte: Agenzia delle Entrate (31/5/2023)
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