Posta ritirata dal padre anziano convivente: si può contestare la consegna fatta dal postino.
Per legge le raccomandate o la notifica di atti giudiziari vanno consegnate al diretto interessato o a persona stabilmente convivente purché abbia almeno 14 anni e non sia in evidente stato di incapacità di intendere e volere.
Di recente la Cassazione si è pronunciata sul seguente quesito: è valida la notifica se la raccomandava viene ritirata da una persona con demenza senile? La questione è molto delicata: l’invecchiamento della popolazione ha aumentato il numero delle persone anziane che vivono da sole o con i figli. Ed in molti casi si tratta di soggetti che restano a casa tutto il giorno. È più facile quindi che il postino, bussando alla porta, li trovi disponibili a ricevere la posta. La questione è dunque la seguente: una notifica di questo tipo sarebbe valida? Ecco cosa ha detto la Suprema Corte in proposito [1].
Già numerose volte la Suprema Corte si è pronunciata sul tema di demenza senile, anche se, più spesso, con riferimento alla validità del testamento redatto da un anziano asseritamente affetto da tale patologia. E i giudici hanno sempre osservato che il semplice manifestarsi di qualche sintomo, prodromico alla malattia vera e propria con effetti invalidanti, non è sufficiente per parlare di una vera e propria incapacità di intendere e volere.
Il fatto che la patologia sia successivamente degenerata non può determinare in automatico la presunzione che, in un momento precedente – ad esempio all’atto del ritiro della posta o della redazione del testamento – l’anziano fosse già in una conclamata condizione di incapacità.
Insomma, per poter rendere nullo l’atto svolto dal soggetto in questione (nel nostro caso, il ritiro della raccomandata) è necessaria una prova certa e inconfutabile: il certificato medico che attesti che, all’epoca dei fatti, l’individuo si trovasse in una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva.
Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l’inversione dell’onere della prova (spettando a chi afferma la validità della notifica dimostrare il contrario, ossia la situazione di lucidità ).
Detto in parole povere, se non c’è la prova certa di una patologia già in atto non è possibile impugnare la notifica (o il testamento).
Alla luce di tali osservazioni, la Cassazione ha quindi detto [1] che è nulla la notifica a un soggetto affetto da demenza in forma conclamata. Ma a tal fine, è necessario impugnare l’atto successivo, deducendo appunto che la consegna di quello anteriore, è stata fatta a un soggetto incapace che quindi non ne ha dato notizia al diretto interessato.
Le ipotesi che si possono verificare sono due. Analizziamole qui di seguito con due esempi pratici.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione deve inviare una cartella esattoriale a Mirco che, tuttavia, la mattina lavora. Mirco vive con l’anziano padre, ormai affetto da demenza. Quando arriva il postino, Mirco non è a casa, così il padre ritira la raccomandata per conto del figlio ma poi si dimentica di consegnargliela. Qualche anno dopo, Mirco riceve un pignoramento. In tal caso Mirco può impugnare il pignoramento deducendo che l’atto prodromico – la cartella – non gli è mai stata consegnata. Ma dovrà dimostrare con un certificato medico l’incapacità assoluta e totale del padre.
Analizziamo ora il secondo esempio.
Antonio è ormai anziano e ha perso ogni lucidità. Il fisco gli consegna un accertamento per degli errori nell’ultima dichiarazione che ha commesso il suo commercialista. Antonio riceve la raccomandata ma non ne comprende il significato e, peraltro, a causa della sua patologia, si dimentica di consegnarla a un professionista affinché gli spieghi che deve pagare. Alla morte di Antonio i suoi figli, eredi del genitore, ricevono una cartella esattoriale che è conseguenza del precedente accertamento notificato al padre. Ebbene, questi ultimi, dimostrando che il padre, al momento dell’arrivo del postino, era già incapace di intendere e volere, potranno contestare la notifica e quindi anche la cartella.
Ebbene in entrambi gli esempi visti, sia che il soggetto affetto da demenza fosse l’effettivo destinatario della raccomandata, sia che invece abbia ritirato la raccomandata per conto di un convivente, la notifica si considera annullabile.
Fonte: Angelo Greco in La Legge per Tutti (31/5/2023)
Riferimenti: [1] Cass. ord. n. 14692/2023.
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